ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE (NDA)
Il presente Accordo di Non Divulgazione (l'"Accordo") è stipulato in data odierna tra la Parte Divulgante e la Parte Ricevente (collettivamente, le "Parti").
1. Definizione di Informazioni Riservate
Per Informazioni Riservate si intende qualsiasi informazione tecnica e non tecnica fornita dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente, inclusi:
* Proprietà intellettuale, segreti commerciali e tecniche proprietarie.
* Piani aziendali, dati finanziari e liste di clienti.
* Codice software, progetti e risultati analitici.
2. Obblighi della Parte Ricevente
La Parte Ricevente dovrà:
1. Mantenere la Segretezza: Mantenere tutte le Informazioni Riservate in stretta riservatezza.
2. Uso Limitato: Utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per valutare una potenziale relazione commerciale.
3. Non Divulgazione: Non divulgare Informazioni Riservate a terzi senza previo consenso scritto.
3. Esclusioni dalle Informazioni Riservate
Il presente Accordo non si applica alle informazioni già di dominio pubblico o legittimamente in possesso della Parte Ricevente prima della divulgazione.
4. Durata e Risoluzione
Gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per due (2) anni dalla data di divulgazione.
5. Legge Applicabile
Il presente Accordo sarà disciplinato dalle leggi della giurisdizione in cui si trova la Parte Divulgante.
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IN FEDE, le Parti hanno sottoscritto il presente Accordo alla data sopra indicata.